Art. 77 LAMaI dal 2025

Art. 77 Premi dell’assicurazione collettiva
Nell’assicurazione collettiva, gli assicuratori possono prevedere premi differenti da quelli dell’assicurazione individuale. I loro importi devono essere stabiliti in modo che l’assicurazione collettiva sia almeno finanziariamente autosufficiente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.