Art. 77 LFus dal 2023

Art. 77 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
1 La consultazioni della rappresentanza dei lavoratori è retta, sia per il soggetto giuridico trasferente, sia per il soggetto giuridico assuntore, dall’articolo 333a del Codice delle obbligazioni (1) .
2 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l’iscrizione del trasferimento di patrimonio nel registro di commercio.
3 Il presente articolo si applica anche ai soggetti giuridici assuntori con sede all’estero.
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.