LFus Art. 77 - Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 77 LFus dal 2023

Art. 77 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 77 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

1 La consultazioni della rappresentanza dei lavoratori è retta, sia per il soggetto giuridico trasferente, sia per il soggetto giuridico assuntore, dall’articolo 333a del Codice delle obbligazioni (1) .

2 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l’iscrizione del trasferimento di patrimonio nel registro di commercio.

3 Il presente articolo si applica anche ai soggetti giuridici assuntori con sede all’estero.

(1) RS 220

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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