LDP Art. 76h - Liberalit? anonime e liberalit? provenienti dall’estero

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 76h LDP dal 2022

Art. 76h Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 76h Liberalit anonime e liberalit provenienti dall’estero

1 Gli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c non possono accettare:

  • a. liberalit monetarie e non monetarie anonime; e
  • b. liberalit monetarie e non monetarie provenienti dall’estero.
  • 2 Le liberalit monetarie e non monetarie concesse da Svizzeri all’estero non sono considerate provenienti dall’estero.

    3 Chi riceve una liberalit monetaria o non monetaria anonima deve:

  • a. fornire i dati relativi alla provenienza secondo l’articolo 76d capoverso 4; o
  • b. se possibile, restituirla; se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalit è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.
  • 4 Chi riceve una liberalit monetaria o non monetaria proveniente dall’estero, deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalit è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

    5 In deroga ai capoversi 1–4, gli attori politici di cui all’articolo 76c capoverso 3 comunicano, insieme al conto finale di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera c, le liberalit monetarie e non monetarie anonime e quelle provenienti dall’estero concesse loro per una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati.


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