Art. 76h LDP dal 2022

Art. 76h Liberalit anonime e liberalit provenienti dall’estero
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2 Le liberalit monetarie e non monetarie concesse da Svizzeri all’estero non sono considerate provenienti dall’estero.
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4 Chi riceve una liberalit monetaria o non monetaria proveniente dall’estero, deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalit è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.
5 In deroga ai capoversi 1–4, gli attori politici di cui all’articolo 76c capoverso 3 comunicano, insieme al conto finale di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera c, le liberalit monetarie e non monetarie anonime e quelle provenienti dall’estero concesse loro per una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati.
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