LDP Art. 76f - Pubblicazione

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 76f LDP dal 2022

Art. 76f Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 76f Pubblicazione

1 Al termine del controllo di cui all’articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.

2 Sono pubblicati:

  • a. i dati di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera a, annualmente;
  • b. i dati di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettere b e c, al più tardi 15 giorni dopo che il servizio competente li ha ricevuti.
  • 3 I dati relativi alle liberalit monetarie e non monetarie che devono essere comunicati senza indugio secondo l’articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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