Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 76b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCStr:



Art. 76b LCStr dal 2024

Art. 76b Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 76b Disposizioni comuni per l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia (1)

1 La parte lesa ha un diritto di azione diretta nei confronti dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia.

2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono sottoposti alla sorveglianza dell’USTRA (2) .

3 Le persone che assumono mansioni dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia o che ne sorvegliano l’esecuzione sono tenute al segreto nei confronti di terzi. Nell’adempimento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare trattare i dati personali necessari, compresi quelli degni di particolare protezione. (3)

4 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono:

  • a. affidare ai loro membri o a terzi l’esecuzione dei compiti di loro competenza e designare un assicuratore gerente;
  • b. concludere accordi con altri uffici nazionali di assicurazione e fondi nazionali di garanzia e con altri organismi esteri che si occupano di compiti analoghi, per facilitare il traffico transfrontaliero e per tutelare le vittime della circolazione in questo ambito.
  • 5 Il Consiglio federale emana disposizioni sui compiti e sulle competenze dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto concerne:

  • a. la copertura dei danni in Svizzera e all’estero;
  • b. la promozione e lo sviluppo della protezione assicurativa e della protezione delle vittime della circolazione nel traffico transfrontaliero.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093).
    (2) Nuova espressione giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
    (3) Nuovo testo del per giusta l’all. 1 n. II 60 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Art. 76b Legge federale sulla circolazione stradale (SVG) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHLB210017ForderungRecht; Feststellung; Beklagten; Berufung; Vorinstanz; Feststellungsklage; Parteien; Ungewissheit; Leistung; Klage; Feststellungsinteresse; Leistungs; Meinung; Meinungsverschiedenheit; Leitplanke; Rechtsverhältnis; Grundsätze; Nationalstrassen; Entscheid; Gericht; Leitplanken; Verfahren; Zeitwert; Zusammenhang; Fälle; Leistungsklage; Schadenregulierung; Schadenregulierungspraxis
    VDJug/2015/292éhicule; Accident; ’accident; éfenderesse; était; ’est; épaule; ’épaule; écembre; ’elle; Assurance; étenteur; ’au; ères; ésente; Brehm; Toyota; ésion; édical; érêt; édure; Selon; Expert