Art. 76a LCStr dal 2024
Art. 76a Finanziamento ed esecuzione (1)
1 Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell’esborso giusta gli articoli 74, 76, 79a e 79d. (2)
2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). (3)
3 Gli assicuratori di responsabilit civile degli autoveicoli riscuotono i contributi con i premi. (4)
4 La Confederazione, le sue aziende e i suoi istituti sono esonerati dall’obbligo di contribuire. I Cantoni detentori di veicoli a motore, che non soggiacciono all’obbligo d’assicurazione sulla responsabilit civile (art. 73 cpv. 1), sono tenuti a pagare il contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati.
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le basi di calcolo del contributo e la procedura d’approvazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF 1980 I 469). Vedi anche l’art. 108, qui di seguito.(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222).
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462; FF 1995 I 29).
(5) RS 220
(6) Introdotto dall’all. n. 2 della della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).