Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCStr:



Art. 76a LCStr dal 2024

Art. 76a Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 76a Finanziamento ed esecuzione (1)

1 Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell’esborso giusta gli articoli 74, 76, 79a e 79d. (2)

2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). (3)

3 Gli assicuratori di responsabilit civile degli autoveicoli riscuotono i contributi con i premi. (4)

4 La Confederazione, le sue aziende e i suoi istituti sono esonerati dall’obbligo di contribuire. I Cantoni detentori di veicoli a motore, che non soggiacciono all’obbligo d’assicurazione sulla responsabilit civile (art. 73 cpv. 1), sono tenuti a pagare il contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati.

4bis Se nei confronti di un assicuratore di responsabilit civile degli autoveicoli la FINMA ha avviato una procedura di risanamento o aperto una procedura di fallimento dell’assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia effettua una stima delle obbligazioni di pagamento attese in futuro. Queste obbligazioni devono essere documentate esclusivamente nell’allegato del conto annuale (art. 959c del Codice delle obbligazioni (5) ). (6)

5 Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le basi di calcolo del contributo e la procedura d’approvazione.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF 1980 I 469). Vedi anche l’art. 108, qui di seguito.
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222).
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462; FF 1995 I 29).
(5) RS 220
(6) Introdotto dall’all. n. 2 della della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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