OR Art. 768 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 768 OR dal 2025

Art. 768 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 768 Designazione ed attribuzioni

1 La società in accomandita per azioni deve avere un ufficio di vigilanza incaricato della revisione e d’una sorveglianza permanente della gestione; lo statuto può conferirgli anche altre attribuzioni.

2 Gli amministratori non hanno diritto di voto nella nomina dell’ufficio di vigilanza.

3 I membri dell’ufficio di vigilanza devono essere iscritti nel registro di commercio.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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