Art. 764 CCS dal 2024

Art. 764 a. Conservazione della cosa
1 L’usufruttuario deve conservare la cosa nel suo stato e fare direttamente le migliorie e le rinnovazioni richieste dalla manutenzione ordinaria.
2 Essendo necessari dei lavori o provvedimenti più importanti per la conservazione della cosa, l’usufruttuario deve avvertirne il proprietario e permettergli che li intraprenda.
3 Se questo non provvede, l’usufruttuario può prendere le misure opportune a spese del proprietario.
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