Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 76

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAINF:



Art. 76 LAINF dal 2024

Art. 76 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 76 Cambiamento d’assicuratore

1 Alla fine di ogni quinquennio, il Consiglio federale esamina di moto proprio, o previa comune richiesta delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e sentiti gli assicuratori fino allora competenti, se sia opportuno modificare l’attribuzione di determinate categorie di aziende o professionali all’INSAI o agli altri assicuratori ai sensi dell’articolo 68.

2 La nuova attribuzione ha effetto al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della relativa ordinanza del Consiglio federale o della modifica legislativa.


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