Art. 76 LEF dal 2024

Art. 76 Comunicazione al creditore
1 Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
2 Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.