Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) Art. 76

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAM:



Art. 76 LAM dal 2024

Art. 76 Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM) drucken

Art. 76 (1) Assicurazione contro gli infortuni

Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa una frazione delle rendite, delle indennit per menomazione dell’integrit e per grande invalidit , nonché – in deroga all’articolo 65 lettera a LPGA (2) – per spese funerarie corrispondente alla parte dell’intero danno a suo carico. Tutte le altre prestazioni incombono esclusivamente all’assicuratore tenuto direttamente a fornirle secondo la legislazione applicabile.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(2) RS 830.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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