Art. 76 LAM dal 2024

Art. 76 (1) Assicurazione contro gli infortuni
Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa una frazione delle rendite, delle indennit per menomazione dell’integrit e per grande invalidit , nonché – in deroga all’articolo 65 lettera a LPGA (2) – per spese funerarie corrispondente alla parte dell’intero danno a suo carico. Tutte le altre prestazioni incombono esclusivamente all’assicuratore tenuto direttamente a fornirle secondo la legislazione applicabile.
(2) RS 830.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.