Codice penale militare (CPM) Art. 76

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 76 CPM dal 2025

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Art. 76 Reati nel servizio di guardia

1.Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale. (1) 1bis.  Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena pecuniaria. (2)

2.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3.In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. (3) Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
(2) Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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