Art. 76 LAMaI dal 2025

Art. 76 Premi degli assicurati
1 L’assicuratore stabilisce l’ammontare dei premi dei propri assicurati. Per prestazioni uguali riscuote premi uguali.
2 Se per l’indennità giornaliera vi è un termine d’attesa, l’assicuratore deve ridurre corrispettivamente i premi.
3 L’assicuratore può graduare i premi secondo l’età d’entrata e le regioni.
4 L’articolo 61 capoversi 2 e 4 (1) è applicabile per analogia.
5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari sulla riduzione dei premi ai sensi del capoverso 2 e sulla loro graduazione ai sensi del capoverso 3.
(1) Ora: art. 61 cpv. 2 e 5Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.