Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) Art. 76

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAMaI:



Art. 76 LAMaI dal 2025

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Art. 76 Premi degli assicurati

1 L’assicuratore stabilisce l’ammontare dei premi dei propri assicurati. Per prestazioni uguali riscuote premi uguali.

2 Se per l’indennità giornaliera vi è un termine d’attesa, l’assicuratore deve ridurre corrispettivamente i premi.

3 L’assicuratore può graduare i premi secondo l’età d’entrata e le regioni.

4 L’articolo 61 capoversi 2 e 4 (1) è applicabile per analogia.

5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari sulla riduzione dei premi ai sensi del capoverso 2 e sulla loro graduazione ai sensi del capoverso 3.

(1) Ora: art. 61 cpv. 2 e 5

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