Art. 76 LADI1 dal 2024
Art. 76
1 Sono incaricati dell’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione:a. le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77–82);b. l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);c. gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio LPML, art. 85c);d. le commissioni tripartite (art. 85d);e. le casse di compensazione AVS (art. 86);f. l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 87);g. i datori di lavoro (art. 88);h. la commissione di sorveglianza (art. 89). (1)
2 I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all’esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
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