Art. 76 LPGA dal 2024

Art. 76 Capitolo 6: Disposizioni varie Autorit di vigilanza
1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione delle assicurazioni sociali e ne rende regolarmente conto.
2 In caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore, il Consiglio federale o l’autorit di vigilanza da esso designata ordina le necessarie misure per ristabilire una gestione dell’assicurazione conforme alla legge. (2)
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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