Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 75a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPGA:



Art. 75a LPGA dal 2024

Art. 75a Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) drucken

Art. 75a Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale Organi competenti

Il Consiglio federale designa gli organi incaricati di svolgere i compiti previsti per le singole assicurazioni sociali, in particolare in qualit di autorit competente, organismo di collegamento e istituzione competente, secondo gli atti normativi di cui alla versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (1) e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

(1) RS 0.142.112.681

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