Art. 75a LPGA dal 2024

Art. 75a Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale Organi competenti
Il Consiglio federale designa gli organi incaricati di svolgere i compiti previsti per le singole assicurazioni sociali, in particolare in qualit di autorit competente, organismo di collegamento e istituzione competente, secondo gli atti normativi di cui alla versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (1) e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
(1) RS 0.142.112.681Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.