OR Art. 757 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 757 OR dal 2024
Art. 757 Pretese nel fallimento (1)
1 Nel fallimento della societ lesa, anche i creditori della stessa hanno diritto di chiedere che alla societ sia risarcito il danno da essa subìto. Incombe nondimeno in primo luogo all’amministrazione del fallimento di far valere le pretese degli azionisti e dei creditori della societ .
2 Se l’amministrazione del fallimento rinuncia a far valere tali pretese, ogni azionista o creditore della societ è legittimato ad esercitarle. Il ricavo è destinato dapprima a coprire, secondo le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 (2) sull’esecuzione e sul fallimento, le pretese dei creditori che hanno agito in giudizio. All’eccedenza partecipano gli azionisti che hanno agito in giudizio nella misura della loro partecipazione alla societ ; il resto entra nella massa.
3 È fatta salva la cessione delle pretese della societ , giusta l’articolo 260 della legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento.
4 Nel calcolare il danno subito dalla societ non sono presi in considerazione i crediti dei creditori sociali che hanno accettato di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
(2) [RS 281.1]
(3) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.