Art. 75 LAINF dal 2024

Art. 75 Sezione 5: Disposizioni comuni (1) Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche
1 Entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni ed altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non gi assicurato all’INSAI, tra quest’ultimo e un assicuratore ai sensi dell’articolo 68.
2 Le amministrazioni e le aziende formanti un’entit unica sono assicurate presso lo stesso assicuratore.
(1) Vedi anche l’art. 3 dell’O del 20 set. 1982 concernente l’entrata in vigore e l’attuazione della LF sull’assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.