Art. 75 CPS dal 2024

Art. 75 2. Esecuzione delle pene detentive.
1 L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacit a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libert e tenere conto adeguatamente della protezione della collettivit , del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.
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3 Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilit di lavoro, di formazione e formazione continua (2) , sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libert .
4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi.
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(2) Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.