Art. 75 LDIP dal 2022

Art. 75 I. Competenza
1 Sono competenti a pronunciare l’adozione i tribunali o le autorit svizzeri del domicilio dell’adottante o dei coniugi adottanti.
2 I tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione dell’adozione.
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