Art. 75 LPGA dal 2024

Art. 75 Limitazione del diritto di regresso
1 L’assicuratore può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge dell’assicurato, i parenti dell’assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l’assicurato unicamente se hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.
2 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell’assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.
3 La limitazione del diritto di regresso dell’assicuratore vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilit civile. (1)
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.