Art. 745 CCS dal 2022

Art. 745 A. Usufrutto
1 L’usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un’intera sostanza.
2 Esso attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione.
3 L’esercizio dell’usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo. (1)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.