Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 740
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 740 OR dal 2024
Art. 740
1 La liquidazione spetta al consiglio d’amministrazione, salvo che dallo statuto o da una deliberazione dell’assemblea generale non sia rimessa ad altre persone.
2 I liquidatori devono essere notificati dal consiglio d’amministrazione per l’iscrizione nel registro di commercio, anche se la liquidazione è curata dall’amministrazione.
3 Uno almeno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera e avere la facolt di rappresentare la societ . (1)
4 Se la societ è sciolta per sentenza del giudice, questi nomina i liquidatori. (2)
5 In caso di fallimento, la liquidazione spetta all’amministrazione di questo in conformit delle norme sul fallimento. Gli organi della societ conservano la facolt di rappresentarla solo in quanto una rappresentanza da parte loro sia ancora necessaria.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 4791]; [FF 2002 2841], [2004 3545]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.