Art. 74 LEF dal 2024

Art. 74 Termine e forma
1 Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. (1)
2 Se l’escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito. (1)
3 Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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