Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 74
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 74 OR dal 2024
Art. 74 Luogo dell’adempimento
1 Il luogo dell’adempimento è determinato dalla volont delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze.
2 In difetto d’altra disposizione varranno le seguenti norme:1. il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il creditore all’epoca della scadenza;2. la consegna di una cosa determinata deve essere fatta nel luogo in cui si trovava al momento del contratto;3. le altre obbligazioni devono essere adempiute nel luogo dove era domiciliato il debitore quando ebbero origine.
3 Quando l’obbligazione dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l’adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell’obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore.
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