Art. 74 LL dal 2023

Art. 74 Entrata in vigore
1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della legge. Esso può differire l’entrata in vigore di singole parti o disposizioni.
2 Il Consiglio federale, se non mette simultaneamente in vigore tutte le disposizioni della legge, determina con l’entrata in vigore delle singole disposizioni se e in quale misura sono abrogate le leggi federali indicate nell’articolo 72 capoverso 1.
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