LDP Art. 73a - Ritiro incondizionato e ritiro condizionato

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 73a LDP dal 2022

Art. 73a Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 73a (1) Ritiro incondizionato e ritiro condizionato

1 Il ritiro di un’iniziativa popolare è di norma incondizionato.

2 Tuttavia, se al più tardi il giorno del voto finale sull’iniziativa popolare l’Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato d’iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.

3 Il ritiro condizionato ha effetto appena:

  • a. il termine di referendum contro il controprogetto indiretto sia trascorso infruttuosamente;
  • b. la non riuscita della domanda di referendum contro il controprogetto indiretto sia stata validamente accertata; o
  • c. il Consiglio federale, in caso di referendum, abbia omologato secondo l’articolo 15 capoverso 1 il risultato della votazione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato accettato.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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