OR Art. 733 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 733 OR dal 2024
Art. 733 Comitato di retribuzione
1 L’assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione.
2 È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d’amministrazione.
3 Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.
4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d’amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.
5 Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.