OR Art. 731a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 731a OR dal 2024

Art. 731a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 731a Norme speciali

1 Lo statuto e l’assemblea generale possono disciplinare in modo più dettagliato l’organizzazione dell’ufficio di revisione ed estenderne le attribuzioni.

2 All’ufficio di revisione non possono essere affidate né attribuzioni che incombono al consiglio d’amministrazione né attribuzioni che ne compromettono l’indipendenza.

3 L’assemblea generale può nominare periti per l’esame della gestione o di singole parti di essa.


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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
B-3409/2016RevisionsaufsichtRevision; Unabhängigkeit; Revisor; Vorinstanz; Unternehmen; Zulassung; Urteil; Holding; Jahresrechnung; Entzug; Gesellschaft; Recht; Beschwerdeführers; Unterzeichnung; Verwaltungsrat; Gesellschaften; Unabhängigkeitserfordernis; Revisionsstelle; Revisoren; Unabhängigkeitserfordernisse; Verfahren; änkten