Art. 73 LD dal 2023

Art. 73 Modalit di pagamento
1 L’obbligazione doganale deve essere pagata in una valuta ufficiale e, salvo disposizione contraria, in contanti.
2 Il DFF disciplina le modalit di pagamento e le condizioni per le agevolazioni di pagamento. Esso può prevedere termini di pagamento.
3 L’UDSC può obbligare i debitori doganali che si avvalgono regolarmente del traffico dei pagamenti a corrispondere l’obbligazione doganale altrimenti che in contanti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.