Art. 73 REDD dal 2022

Art. 73 Rinvio alla Grande Camera su istanza di parte
1. Ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, ogni parte può in situazioni eccezionali, nel termine di tre mesi a far data dalla pronuncia della sentenza resa da una Camera, depositare per scritto in cancelleria un’istanza di rinvio alla Grande Camera, specificando i gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una grave questione di carattere generale che, a suo giudizio, merita di essere esaminata dalla Grande Camera.2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito conformemente all’articolo 24 paragrafo 5 del presente regolamento esamina la domanda sulla sola base del fascicolo esistente. La accoglie solo se ritiene che il caso sollevi una simile questione. La decisione di rigetto dell’istanza non necessita di motivazione.3. Se il collegio accoglie l’istanza, la Grande Camera si pronuncia con sentenza.
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