Art. 73 LCStr dal 2024

Art. 73 Veicoli a motore e velocipedi della Confederazione e dei Cantoni
1 La Confederazione e i Cantoni, quali detentori di veicoli a motore, sono assoggettati alle disposizioni della presente legge concernenti la responsabilit civile, ma non a quelle sull’obbligo dell’assicurazione. Non sono inoltre assoggettati all’obbligo dell’assicurazione i veicoli a motore per i quali la Confederazione garantisce come un assicuratore il risarcimento dei danni da essi cagionati.
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3 La Confederazione e i Cantoni liquidano conformemente alle disposizioni valide per le assicurazioni di responsabilit civile i sinistri causati dai veicoli a motore, dai rimorchi e dai velocipedi di cui sono civilmente responsabili. Comunicano al centro d’informazione (art. 79a) i servizi competenti per la liquidazione. (2)
(1) Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645).(2) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093).
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