Art. 73 LAMaI dal 2024

Art. 73 Coordinamento con l’assicurazione contro la disoccupazione
1 Ai disoccupati, in caso d’incapacit lavorativa (art. 6 LPGA (1) ) superiore al 50 per cento, è pagata l’intera indennit giornaliera e, in caso d’incapacit lavorativa superiore al 25 per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennit giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d’assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d’incapacit lavorativa. (2)
2 Gli assicurati disoccupati hanno diritto, previo congruo adeguamento dei premi, alla trasformazione dell’assicurazione previgente in un’assicurazione le cui prestazioni decorrono dal 31° giorno, fatto salvo l’ammontare della precedente indennit giornaliera e indipendentemente dallo stato di salute al momento della trasformazione.
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.