Art. 73 ORC dal 2025
Art. 73 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società a garanzia limitata;b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;c. la sede e il domicilio legale;d. la forma giuridica;e. la data dello statuto;f. se limitata, la durata della società;g. lo scopo;h. (1) l’ammontare e la moneta del capitale sociale;i. i soci, indicando il numero e il valore nominale delle loro quote sociali;j. in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto per i dettagli;k. in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie inclusi i diritti preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;l. se del caso, le quote sociali con diritto di voto;m. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;n. se la regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali deroga a quanto previsto dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;o. se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;p. i gerenti;q. le persone autorizzate a rappresentare;r. (2) se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);s. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;t. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;u. (1) la forma delle comunicazioni della società ai suoi soci prevista dallo statuto;v. (4) un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale.
2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2. (1)
(1) (3)
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 634]).
(3) (5)
(4) Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
(5) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.