Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 73

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 73 ORC dal 2025

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Art. 73 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società a garanzia limitata;
  • b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • c. la sede e il domicilio legale;
  • d. la forma giuridica;
  • e. la data dello statuto;
  • f. se limitata, la durata della società;
  • g. lo scopo;
  • h. (1) l’ammontare e la moneta del capitale sociale;
  • i. i soci, indicando il numero e il valore nominale delle loro quote sociali;
  • j. in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • k. in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie inclusi i diritti preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • l. se del caso, le quote sociali con diritto di voto;
  • m. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
  • n. se la regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali deroga a quanto previsto dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • o. se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
  • p. i gerenti;
  • q. le persone autorizzate a rappresentare;
  • r. (2) se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);
  • s. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
  • t. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
  • u. (1) la forma delle comunicazioni della società ai suoi soci prevista dallo statuto;
  • v. (4) un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale.
  • 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2. (1)

    (1) (3)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).
    (3) (5)
    (4) Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
    (5) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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