Art. 73 LFus dal 2023

Art. 73 Sezione 3: Iscrizione nel registro di commercio e validit giuridica
1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione del soggetto giuridico trasferente deve chiedere l’iscrizione del trasferimento di patrimonio all’ufficio del registro di commercio.
2 Il trasferimento di patrimonio acquisisce validit giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi elencati nell’inventario sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore. È fatto salvo l’articolo 34 della legge del 6 ottobre 1995 (1) sui cartelli.
(1) RS 251Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.