Art. 73 LSerFi dal 2024

Art. 73 Procedura
1 Chi intende far valere il diritto alla consegna di documenti, presenta una richiesta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
2 Il fornitore di servizi finanziari fa pervenire gratuitamente al cliente una copia dei documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3 Se il fornitore di servizi finanziari non ottempera alla richiesta di consegna, il cliente può adire il giudice.
4 In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese giudiziarie, del fatto che il fornitore di servizi finanziari si è rifiutato di consegnare i documenti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.