LSerFi Art. 73 - Procedura

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 73 LSerFi dal 2024

Art. 73 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 73 Procedura

1 Chi intende far valere il diritto alla consegna di documenti, presenta una richiesta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

2 Il fornitore di servizi finanziari fa pervenire gratuitamente al cliente una copia dei documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

3 Se il fornitore di servizi finanziari non ottempera alla richiesta di consegna, il cliente può adire il giudice.

4 In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese giudiziarie, del fatto che il fornitore di servizi finanziari si è rifiutato di consegnare i documenti.


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