Art. 73 LPP dal 2025

Art. 73 Contenzioso Controversie e pretese in materia di responsabilità (1)
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2 I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d’ufficio i fatti.
3 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
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(1) (3)(2) RS 831.42
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(4) Abrogato dall’all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.