LPP Art. 73 - Controversie e pretese in materia di responsabilità (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 73 LPP dal 2025

Art. 73 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 73 Contenzioso Controversie e pretese in materia di responsabilità (1)

1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:

  • a. le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP (2) ;
  • b. le controversie, con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2;
  • c. le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52;
  • d. il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1. (1)
  • 2 I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d’ufficio i fatti.

    3 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

    4 ... (4)

    (1) (3)
    (2) RS 831.42
    (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (4) Abrogato dall’all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    AutorKommentarJahr
    Isabelle Vetter-Schreiber 3. Aufl., Zürich2013