LDP Art. 73 - Ritiro

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 73 LDP dal 2022

Art. 73 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 73 (1) Ritiro

1 Ogni iniziativa popolare può essere ritirata dal comitato d’iniziativa. La dichiarazione di ritiro, per essere vincolante, deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato d’iniziativa aventi ancora diritto di voto.

2 Il ritiro è ammesso fintantoché il Consiglio federale non abbia stabilito la votazione popolare. La Cancelleria federale invita prima il comitato d’iniziativa a comunicarle la sua decisione e gli impartisce un breve termine di risposta.

3 L’iniziativa che riveste la forma di proposta generale non può più essere ritirata, approvata che sia dall’Assemblea federale.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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