Art. 73 LStrl dal 2024

Art. 73 Misure coercitive Fermo
1
2 Il fermo può protrarsi al massimo per la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari oppure fino alla consegna alle autorit competenti di uno Stato limitrofo; il fermo non può in ogni caso protrarsi oltre i tre giorni. (2)
3
4 Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilit di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.
5 Su richiesta, l’autorit giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimit del fermo.
6 La durata del fermo non viene computata nella durata di un’eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un’eventuale carcerazione preliminare o di un’eventuale carcerazione cautelativa.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022 (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 186; FF 2022 1312).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022 (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 186; FF 2022 1312).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.