Art. 721 CCS dal 2025

Art. 721 Custodia ed incanto pubblico
1 Le cose trovate devono essere debitamente custodite.
2 Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell’autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.
3 Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.