OETV Art. 72 - Abitacolo, punti di ancoraggio, cinture di sicurezza, poggiatesta, airbag, dispositivi di comando (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 72 OETV dal 2025

Art. 72 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 72 Abitacolo, punti di ancoraggio, cinture di sicurezza, poggiatesta, airbag, dispositivi di comando (1)

1 Gli autoveicoli devono essere costruiti in modo che il conducente e i passeggeri non possano cadere né entrare in contatto con ostacoli interni; gli scalini e le pedane devono essere ricoperti di materia antisdrucciolevole. Nell’interno del veicolo, le parti acuminate, sporgenti o con angoli vivi devono essere evitate, munite di protezione o imbottite.

2 I punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono soddisfare le seguenti normative:

  • a. regolamento (UE) 2019/2144;
  • b. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 3/2014;
  • c regolamento UNECE n. 14; o
  • d. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. (1)
  • 3 Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei sedili disposti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia devono soddisfare gli stessi requisiti degli ancoraggi delle cinture addominali dei sedili disposti nella direzione di marcia della rispettiva categoria di veicoli; le forze per verificare gli ancoraggi devono essere applicate nella direzione di marcia. (3)

    4 Le forze applicate per verificare gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei sedili per fanciulli sono pari al 50 per cento delle forze utilizzate per verificare gli ancoraggi delle cinture dei sedili per adulti. (3)

    5 Le cinture di sicurezza devono soddisfare le seguenti normative:

  • a. regolamento (UE) 2019/2144;
  • b. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 3/2014;
  • c regolamento UNECE n. 16; o
  • d. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. (5)
  • 5bis I poggiatesta devono soddisfare i seguenti regolamenti UNECE o offrire un livello di sicurezza equivalente:

  • a. regolamento UNECE n. 17;
  • b. regolamento UNECE n. 25; o
  • c. regolamento UNECE n. 80. (6)
  • 6 I posti previsti per il trasporto di persone disabili in sedia a rotelle devono disporre di sufficienti possibilità di assicurare la sedia e la persona che vi si trova. Fanno eccezione i veicoli con posti in piedi autorizzati. (7)

    7 Le cinture di sicurezza installate a titolo volontario devono poter svolgere la loro azione protettiva, devono essere omologate e disposte in modo adeguato. I loro punti di ancoraggio devono essere sufficientemente resistenti. (7)

    8 Se gli airbag vengono sostituiti con altri non previsti dal costruttore, o se vengono installati airbag supplementari, essi devono essere collaudati e contrassegnati conformemente al regolamento UNECE n. 114. (7)

    9 Se i sedili dei passeggeri sono provvisti di airbag, deve essere apposta l’iscrizione «Airbag» o un’indicazione durevole e sempre visibile che avverta di non collocare su questi sedili un dispositivo di ritenuta per fanciulli rivolto verso la parte posteriore. Sono eccettuati i sistemi per cui è escluso qualsiasi pericolo di questo tipo. (10)

    10 I dispositivi di comando devono essere funzionali e gli strumenti di controllo facilmente leggibili. (7)

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (3) (4)
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515).
    (5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (6) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (7) (8)
    (8) (9)
    (9) (11)
    (10) Originario cpv. 3bis. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 327).
    (11) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515).

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