Art. 71a LPP dal 2025

Art. 71a (1) Obbligo di voto in quanto azionista
1
2 Gli istituti di previdenza votano nell’interesse dei propri assicurati. L’interesse degli assicurati è reputato salvaguardato se il voto serve alla durevole prosperità dell’istituto di previdenza.
3 Possono astenersi dal voto se ciò corrisponde all’interesse degli assicurati.
4 L’organo superiore dell’istituto di previdenza deve stabilire in un regolamento i principi che definiscono in modo dettagliato l’interesse degli assicurati nell’esercizio del diritto di voto.
(1) Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).(2) RS 220
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.