Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 71a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 71a LPP dal 2025

Art. 71a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 71a (1) Obbligo di voto in quanto azionista

1 Gli istituti di previdenza sono tenuti a esercitare, in merito alle proposte iscritte all’ordine del giorno concernenti i seguenti aspetti, il diritto di voto legato alle azioni che detengono nelle società anonime secondo gli articoli 620–762 del Codice delle obbligazioni (2) le cui azioni sono quotate in borsa:

  • a. l’elezione dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione nonché del rappresentante indipendente;
  • b. le disposizioni statutarie di cui all’articolo 626 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni;
  • c. le disposizioni statutarie e le votazioni di cui agli articoli 732–735d del Codice delle obbligazioni.
  • 2 Gli istituti di previdenza votano nell’interesse dei propri assicurati. L’interesse degli assicurati è reputato salvaguardato se il voto serve alla durevole prosperità dell’istituto di previdenza.

    3 Possono astenersi dal voto se ciò corrisponde all’interesse degli assicurati.

    4 L’organo superiore dell’istituto di previdenza deve stabilire in un regolamento i principi che definiscono in modo dettagliato l’interesse degli assicurati nell’esercizio del diritto di voto.

    (1) Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
    (2) RS 220

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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