Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 715a
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 715a OR dal 2025
Art. 715a Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti (1)
1 Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società.
2 In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire ragguagli.
3 Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull’andamento degli affari e, con l’autorizzazione del presidente, su affari determinati.
4 Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti.
5 Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d’amministrazione.
6 Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d’amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare i documenti.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.