Art. 712h CCS dal 2025
Art. 712h Spese ed oneri comuni 1. Definizione e ripartizione
1 I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell’amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote.
2 Tali oneri e spese sono segnatamente:1. le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell’edificio, delle opere e impianti comuni;2. le spese d’amministrazione, compresa l’indennità all’amministratore;3. i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari;4. gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull’immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili.
3 Se si tratta di parti dell’edificio, di opere o d’impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese.
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