Art. 710 CCS dal 2024

Art. 710 VI. Fontana necessaria
1 Qualora manchi ad un fondo l’acqua necessaria per la casa e le sue dipendenze, e non sia possibile condurvela da altro luogo senza un lavoro ed una spesa sproporzionati, il proprietario può chiedere che il vicino gli ceda, dietro completa indennit , una parte della sorgente o fontana, di cui egli possa privarsi senza detrimento pei propri bisogni.
2 Nel determinare le modalit devesi principalmente aver riguardo all’interesse di colui che è obbligato a fornire l’acqua.
3 Mutandosi le circostanze, può essere chiesta una modificazione delle disposizioni precedenti.
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