Art. 71 OETV dal 2025

Art. 71 Porte (1)
1 Un dispositivo deve impedire che le porte si aprano involontariamente.
2
3 Le porte sulla parete posteriore devono essere munite di un dispositivo di sicurezza che, in caso di apertura involontaria, eviti che sporgano dalle parti esterne fisse del veicolo. Sono eccettuate le porte che, per il carico e lo scarico, possono venirsi a trovare a contatto con la parte laterale esterna del veicolo ed essere bloccate in questa posizione. Le porte di compartimenti adibiti al trasporto di persone devono potersi aprire dall’interno, eccettuato per i veicoli adibiti ai trasporti di polizia. (5)
4 e 5 … (6)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(6) Abrogati dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.