LAVS Art. 71 - Costituzione e compiti

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 71 LAVS dal 2023

Art. 71 Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) drucken

Art. 71 D. Ufficio centrale di compensazione Costituzione e compiti

1 Il Consiglio federale costituisce, in seno all’Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.

1bis L’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilit dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidit e delle indennit di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali. (1)

2 L’Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi (2) versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.

3 L’Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest’ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.

4 L’Ufficio centrale tiene:

  • a. un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri AVS assegnati agli assicurati, i numeri AVS esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
  • b. un registro centrale delle prestazioni correnti, incluse le indicazioni relative alla concessione di rendite straniere, che contiene le prestazioni in denaro, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, agevolare l’adeguamento delle prestazioni e notificare i decessi alle casse di compensazione. (3)
  • 5 L’Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell’assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita. (4)

    (1) Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
    (2) Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
    (3) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
    (4) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    114 V 228Art. 4 BV, Art. 65 ff. IVV: Unentgeltliche Verbeiständung im IV-Abklärungsverfahren. Im Rahmen des IV-Abklärungsverfahrens als nichtstreitiges Verwaltungsverfahren besteht in engen sachlichen und zeitlichen Grenzen ein unmittelbar aus Art. 4 BV fliessender Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung. Verwaltung; Recht; Anspruch; Verbeiständung; Verwaltungsverfahren; Leistung; Verfahren; Rechtspflege; Invalidenversicherung; Beschwerdeverfahren; Abklärung; Verfügung; Rechtsprechung; Ausgleichskasse; Verfahrens; Invalidenversicherungs-Kommission; Voraussetzung; Versicherung; Versicherungsgericht; Voraussetzungen; IV-rechtliche; Gericht; Anspruchs; Abklärungsverfahren; Rechtsbeistand; Entscheid