Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 706
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 706 OR dal 2024
Art. 706
1 Il consiglio d’amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la societ .
2 Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che:1. sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto;2. sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti;3. provocano per gli azionisti un’ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della societ ;4. sopprimono lo scopo lucrativo della societ senza il consenso di tutti gli azionisti. (1)
3 e 4 … (2)
5 L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
(2) Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.