Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 70

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 70 OETV dal 2025

Art. 70 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 70 (1) Pubblicità

Alla pubblicità sui veicoli si applicano le esigenze di cui nell’articolo 69 capoverso 1. L’autorità competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni nel caso di manifestazioni.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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