Art. 70 LCaGi dal 2025

Art. 70 Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della stessa.
2 Se non sono iscritte in VOSTRA al momento dell’entrata in vigore della presente legge, le sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato anteriormente sono iscritte a posteriori.
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5 Le ricerche di persone nella banca dati UPI (art. 13 cpv. 3) devono poter essere lanciate al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge.
6 Le autorità che iscrivono dati in VOSTRA possono memorizzarvi le copie elettroniche delle sentenze originarie e decisioni successive svizzere già iscritte (art. 22 cpv. 1) pronunciate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
(1) RS 311.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.